1) Per quanto riguarda la qualità della merce valgono le norme di qualità emanate con decreto della Provincia Autonoma di Bolzano.
2) Lo stato del virus può essere verificato da un’etichetta degli organismi di controllo.
3) Il vivaio garantisce la genuinità della varietà e del portainnesto. Se necessario, gli alberi non varietali verranno sostituiti entro 2 anni dalla consegna.
4) I difetti di qualità esteriore devono essere denunciati a mezzo raccomandata entro otto giorni dalla consegna.
L’acquirente ha diritto solo al cambio della merce venduta o, a discrezione del venditore, al rimborso del prezzo di acquisto, con esclusione di ulteriori richieste di risarcimento danni, dirette e indirette, e consequenziali quali spese e mancati guadagni .
5) In caso di forza maggiore, l’obbligo di consegna non si applica.
6) In caso di mancato ritiro degli alberi correttamente ordinati, il venditore si riserva il diritto di chiedere un risarcimento fino al semplice valore dell’albero.
7) In caso di vendita di mutanti di varietà, il venditore non risponde di vistose regressioni.
8) Il venditore rimane proprietario del materiale vegetale fino al completo pagamento del prezzo di vendita indicato.
9) Le controversie sulla qualità della merce sono decise da un tribunale arbitrale presieduto da un rappresentante dell’Ispettorato dell’Agricoltura. Per le altre controversie è competente il tribunale nel cui circondario ha sede la sede legale del vivaio.
10) Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente contratto si applicano le disposizioni generali del Codice Civile.